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Tribunale Amministrativo Regionale
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Il mwbaTribunale Amministrativo Regionale (in sigla mwbqTAR) è un mwbgorgano di mwbwgiurisdizione amministrativa in mwcaItalia.

Il TAR è competente a giudicare sui mwcgricorsi, proposti contro mwcwatti amministrativi, da soggetti che si ritengano lesi (in maniera non conforme all'mwdaordinamento giuridico) in un proprio mwdqinteresse legittimo. Si tratta di mwdggiudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al mwdwConsiglio di Stato. Per il medesimo motivo, è l'unico tipo di magistratura speciale a prevedere solo due gradi di giudizio.

Contents

Storia
Termini
Note

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Storia

L'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dalla mwewcostituzione (art. 125), ma è stata realizzata soltanto con la mwfalegge 6 dicembre mwfq1971 n. 1034, dopo il venir meno della giurisdizione delle mwfggiunte provinciali amministrative (organi previsti dalla mwfwlegge 20 marzo 1865, n. 2248 che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di mwgacomuni, mwgqprovince e altri enti a dimensione locale), dichiarata incostituzionale per difetto di una composizione idonea ad assicurare quell'indipendenza che la Costituzione considera esigenza imprescindibile per ogni tipo di giudice.

La legge del mwgw1971, peraltro, non si è limitata a colmare il vuoto creatosi nell'ordinamento per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, costituendo organi giurisdizionali a competenza limitata in relazione agli enti e alle materie, ma ha introdotto il doppio grado nella mwhagiurisdizione amministrativa. Su ogni atto di qualunque mwhqpubblica amministrazione (ivi compresa quella statale), giudica ora in prima istanza il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), mentre il mwhgConsiglio di Stato (che fino alla istituzione dei tribunali regionali giudicava normalmente in unica istanza) è chiamato a pronunciarsi solo in mwhwappello.

Organizzazione

I TAR sono venti, con mwigcircoscrizione corrispondente al mwiwterritorio della relativa mwjaregione, e hanno sede nel mwjqcapoluogo regionale. In alcune regioni quali mwjgLombardia, mwjwEmilia-Romagna, mwkaLazio, mwkqAbruzzo, mwkgCampania, mwkwPuglia, mwlaCalabria, mwlqSicilia esistono sezioni distaccate. Nel mwlgLazio sono anche istituite tre sezioni in mwlwRoma, con competenze di particolare rilievo. In mwmaTrentino-Alto Adige è istituito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA), con una "sezione autonoma" – del tutto indipendente – a mwmqBolzano.

A ciascun TAR sono assegnati un presidente e non meno di cinque magistrati amministrativi, denominati, a seconda dell'anzianità di servizio, "referendari", "primi referendari", "consiglieri". Le mwmwdecisioni sono assunte con l'intervento di tre giudici.

Attualmente le seguenti città italiane sono sede di TAR:cite-ref-1[1]

| Regione | Città |
|---|---|
| Abruzzo | L'Aquila |
| Abruzzo | Pescara |
| Basilicata | Potenza |
| Calabria | Catanzaro |
| Calabria | Reggio Calabria |
| Campania | Napoli |
| Campania | Salerno |
| Emilia-Romagna | Bologna |
| Emilia-Romagna | Parma |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste |
| Lazio | Roma |
| Lazio | Latina |
| Liguria | Genova |
| Lombardia | Milano |
| Lombardia | Brescia |
| Marche | Ancona |
| Molise | Campobasso |
| Piemonte | Torino |
| Puglia | Bari |
| Puglia | Lecce |
| Sardegna | Cagliari |
| Sicilia | Palermo |
| Sicilia | Catania |
| Toscana | Firenze |
| Trentino-Alto Adige [ 2 ] | Trento |
| Trentino-Alto Adige [ 2 ] | Bolzano |
| Umbria | Perugia |
| Valle d'Aosta | Aosta |
| Veneto | Venezia |

Competenza

La sfera di mwwwcompetenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell'ambito regionale (per esempio di mwxacomuni, mwxqprovince, e mwxgregione; o di mwxwprefetti o altri organi periferici dello stato), nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello mwyaStato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell'atto siano territorialmente limitati alla mwyqcircoscrizione del TAR. Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo, è competente, ove si tratti di atti emanati da enti ultraregionali, il TAR della regione in cui ha sede l'ente stesso.

Il TAR del mwywLazio è inoltre competente per le controversie relative ad atti provenienti da una amministrazione statale avente competenza ultraregionale (eccezion fatta per gli atti delle mwzaAutorità amministrative indipendenti aventi sedi in regioni diverse, per i quali la competenza spetta invece al TAR della regione ove le stesse hanno sede).

Giurisdizione

In generale, la mwzwgiurisdizione dei TAR concerne la mw0alegittimità (cioè la conformità o meno a regole giuridiche) di atti lesivi di mw0qinteressi legittimi, ma in casi eccezionali attiene anche al mw0gmerito (vale a dire a valutazioni di opportunità dell'azione amministrativa). In alcune materie (la più importante è costituita dal mw0wpubblico impiego, esclusivamente per il personale in regime di diritto pubblico di cui ai commi 1, 1bis e 1 ter dell'art. 3 del mw1aD. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi (posizioni dei singoli, tutelate dall'ordinamento in quanto coincidenti con un mw1qinteresse pubblico generale), si estende ai mw1gdiritti soggettivi (posizioni garantite in modo diretto nei confronti di altri soggetti, sui quali incombe un obbligo volto ad assicurare in via immediata il godimento del diritto stesso), la cui cognizione è normalmente sottratta al mw1wgiudice amministrativo e riservata al giudice ordinario (mw2atribunale, ecc.).

Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di mw2gprocedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i mw2wmagistrati, i mw3amilitari, le mw3qforze di polizia, i mw3gprefetti, i mw3wdiplomatici e i mw4adocenti universitari.

Procedimento di ricorso

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento (così che l'amministrazione potrà portare a esecuzione, anche coattivamente, le pretese che ne derivino: per esempio, procedere all'occupazione di un bene immobile o a eseguire direttamente, a spese dell'interessato, prestazioni ordinate a quest'ultimo); tuttavia, qualora l'esecuzione sia idonea a causare danni gravi e irrecuperabili (ossia non mw4wrisarcibili), il TAR, su istanza del ricorrente, può disporre sollecitamente la mw5asospensione.

La legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, istitutiva degli organi della magistratura amministrativa, ha infatti introdotto importanti strumenti di giustizia quali le mw5gmisure cautelari, che nel corso degli anni hanno assunto anche per l'mw5wordinamento giuridico italiano importanza crescente rispetto alla mera impugnazione e giudizio di merito. Fra queste misure efficaci, per i suoi tempi insolitamente celeri, rientra la istanza per ottenere un'mw6aordinanza da parte del mw6qgiudice naturale (quello amministrativo) per la mw6gdisapplicazione di un atto verso una singola o una pluralità di persone.

La magistratura non ha il potere di annullare un atto del Parlamento o del Governo. In attesa di concludere il procedimento amministrativo, può sospendere l'esecuzione di una norma non verso tutti, ma solo verso i ricorrenticite-ref-3[3].

Semplificando, si parla di richiesta di sospensiva presentata insieme a una contestuale "domanda" per la declaratoria di nullità avverso un mw8gatto amministrativo di qualsiasi genere. A essi appartengono a tutti gli effetti anche i mw8wdecreti di un ministero, laddove per la Costituzione italiana i singoli dicasteri rappresentano "il vertice" della rispettiva mw9apubblica amministrazione.

Termini

Il termine previsto per il ricorso è alquanto breve: il soggetto leso in un proprio mw9winteresse legittimo deve mw-anotificare il ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento entro sessanta giorni (ma esistono termini più brevi per i riti speciali) dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza. Il ricorso deve essere notificato, nello stesso termine, ad almeno un controinteressato (cioè a un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso: ad esempio il vincitore di un concorso pubblico di cui si chiede l'annullamento).

Differenze

Esiste, al di fuori del contenzioso giurisdizionale, il diverso diritto a presentare il mw-wricorso amministrativo per ottenere una declaratoria di nullità dell'atto illegittimo: in questo caso ci si rivolge alla stessa verticale gerarchica dell'organo amministrativo che ha emanato l'atto, spesso con lo strumento del mw-aricorso collettivo, beneficiando in questo modo di tempi e costi ridotti drasticamentecite-ref-4[4].

Decisione

Con la propria decisione il TAR, ove ritenga fondato il ricorso, annulla il mwaqmprovvedimento impugnato, e l'mwaqqautorità amministrativa dovrà uniformarsi ai criteri in essa fissati; le mwaqusentenze del TAR sono immediatamente esecutive e acquistano valore di mwaqycosa giudicata: il caso concreto deciso non può essere dedotto in altro giudizio, ove, entro sessanta giorni dalla mwaqcnotificazione della decisione, non sia stato proposto mwaqgappello. Le decisioni e le ordinanze dei TAR possono essere appellate davanti al mwaqkConsiglio di Stato.

Quelle del TAR Sicilia, invece, davanti al mwaqsConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (un organo, previsto dalla Statuto siciliano, che agisce come una sezione staccata del Consiglio di Stato).

Riferimenti normativi

• mwaq8Legge 21 luglio 2000, n. 205 - Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, su normattiva.it.
• mwareDecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, su normattiva.it.

Note

cite-note-11. L'elenco è tratto da mwarggiustizia-amministrativa.it mwarkArchiviatomwaro il 17 aprile 2010 in mwarsInternet Archivemwarw.
cite-note-21. Il tribunale amministrativo della mwaseregione a statuto speciale è denominato Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
cite-note-33. Se lo ritiene appropriato al caso, il giudice ha il diritto di rinviare gli atti alla mwasuCorte Costituzionale che può dichiarate l'illegittimità (o inesistenza) di detta norma in quanto non conforme alla Carta Fondamentale, quale fonte primaria. Altra fonte primaria concorrente è il diritto dell'Unione Europea, anch'esso applicabile in questa sede giurisdizionale: per il principio detto di preminenza del diritto comunitario (su quello degli Stati membri), il giudice naturale di uno Stato membro è obbligato a far disapplicare (nei confronti dei ricorrenti) una norma nazionale, se ritiene che essa sia contraria alle norme dell'Unione Europea.
cite-note-44. Il ricorso collettivo si presenta mediante una mwaskpersona giuridica avente la mwasolegittimazione attiva ad agire in giudizio, singolarmente riconosciuti dalla legge per questo strumento: sindacati, associazioni di categoria, ecc.

Voci correlate
Altri progetti

Altri progetti

• Wikiquote
• Wikizionario

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• Wikizionario contiene il lemma di dizionario «TAR»

Collegamenti esterni

• mwat0Sentenze del Tribunale amministrativo regionale, su vlex.com. URL consultato il 21 novembre 2007 (archiviato dall'url originale il 14 ottobre 2007).
• citerefLegge 2 luglio 2010, n. 104, in materia di "Processo Amministrativo"